1. È istituito l'Osservatorio nazionale per il sostegno dei brevetti, di seguito denominato «Osservatorio», che svolge funzioni di interesse generale per l'incentivazione e per lo sviluppo del sistema della ricerca.
2. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.
1. L'Osservatorio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi della ricerca in generale nonché di sostegno e di incentivazione alla ricerca per sostenere l'attività di ricercatori singoli e associati. Sono definiti ricercatori, ai fini della presente legge, gli inventori e i soggetti che, in vario modo, propongono prodotti dell'ingegno.
2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si provvede attraverso l'utilizzo di un fondo speciale appositamente istituito e alimentato ai sensi dell'articolo 13.
3. Il fondo speciale è gestito dal consiglio dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.
4. Il consiglio attua le finalità di cui al comma 1:
a) mediante l'utilizzazione del 60 per cento delle disponibilità del fondo speciale calcolato sulle entrate nette dell'anno precedente relative a:
1) contributi o totale presa in carico delle spese per la realizzazione di prototipi;
2) contributi o totale presa in carico delle spese per l'estensione all'estero dei brevetti italiani;
b) mediante l'utilizzazione del 20 per cento della disponibilità del fondo speciale calcolato sulle entrate nette dell'anno precedente:
1) per sovvenzioni a riviste e a giornali specializzati in materia di invenzioni e di brevetti;
2) per sovvenzioni a singoli inventori, previa richiesta attestante validi programmi di lavoro.
c) attraverso l'utilizzo della restante disponibilità a copertura delle spese inerenti l'attività dell'Osservatorio e delle relative spese di rappresentanza.
5. Le decisioni del consiglio sono definitive e immediatamente operative.
6. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Osservatorio può promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, di altri soggetti pubblici e privati, di organismi anche associativi, di enti, consorzi e società. Può altresì costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
7. L'Osservatorio può:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra ricercatori e tra ricercatori e imprese;
b) predisporre e promuovere contratti tipo tra ricercatori e imprese;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
8. L'Osservatorio si può costituire parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro la tutela del diritto ai brevetti.
9. L'Osservatorio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle
1. In conformità ai princìpi della presente legge, all'Osservatorio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina:
a) l'ordinamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi:
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'Osservatorio con il voto dei due terzi dei componenti ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1. La vigilanza sull'attività dell'Osservatorio spetta al Ministro dello sviluppo economico, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività dell'Osservatorio stesso, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere dell'Osservatorio di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dello sviluppo economico non ne
1. È istituito presso l'Osservatorio l'ufficio del registro dei ricercatori.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro dei ricercatori in conformità alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale della sede dell'Osservatorio.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente dell'Osservatorio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo modalità informatiche, del registro dei ricercatori nonché il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti i ricercatori iscritti, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
5. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo è attuato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, che devono prevedere, in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro dei ricercatori
b) il rilascio, anche per corrispondenza o per via telematica, a chiunque ne fa richiesta, di certificati di iscrizione nel registro dei ricercatori, nonché copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti l'iscrizione o il deposito nel medesimo registro, in conformità alle norme vigenti in materia.
7. Ai fini dell'istituzione del registro dei ricercatori, l'Osservatorio provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione nel registro dei ricercatori.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6.
1. Sono organi dell'Osservatorio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
1. Il consiglio dell'Osservatorio è costituito da nove membri, di cui cinque designati dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza delle sezioni di cui al comma 2, due designati dai ricercatori tra gli iscritti al relativo registro e due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di enti di ricerca in possesso della personalità giuridica.
2. I consiglieri designati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del comma 1, sono nominati in rappresentanza
a) sezione invenzioni industriali e modelli di utilità;
b) sezione modelli ornamentali;
c) sezione nuove varietà vegetali;
d) sezione topografie di prodotti e di semiconduttori;
e) sezione prodotti medicinali e fitosanitari.
3. Il consiglio dura in carica cinque anni.
4. Il consiglio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti dell'Osservatorio;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività dell'Osservatorio;
d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;
e) determina l'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 2;
f) stabilisce gli emolumenti per i componenti degli organi dell'Osservatorio, in conformità ai criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
6. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. Il consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente e la giunta o almeno un terzo dei componenti
1. La giunta è l'organo esecutivo dell'Osservatorio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. Dei suddetti membri almeno due devono essere eletti in rappresentanza dei ricercatori. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri un vice presidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre, ai fini dell'approvazione da parte del consiglio, il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione
b) delibera sulla partecipazione dell'Osservatorio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali nonché sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientra nelle competenze riservate al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera altresì in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
8. Le riunioni della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
9. Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
10. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze della giunta.
1. Il presidente dell'Osservatorio è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora
1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti in materia, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Osservatorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale sovrintende altresì al personale dell'Osservatorio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
a) i dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea o titolo equivalente in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e, comunque, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 e per la tenuta dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora un proprio dirigente sia nominato segretario generale.
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta della regione ove ha sede l'Osservatorio, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il collegio nomina al proprio interno il presidente.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Osservatorio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Osservatorio
1. Gli organi dell'Osservatorio sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne può essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non è approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, decorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dello sviluppo economico nomina, con il decreto di cui al citato
1. Al finanziamento dell'Osservatorio si provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale incentivo alla ricerca e come corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
b) il diritto annuale determinato ai sensi dei commi 3 e 4;
c) una percentuale sui diritti di sfruttamento dei brevetti ai sensi del comma 5;
d) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi nonché i proventi di natura patrimoniale;
e) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni dell'Osservatorio;
f) i diritti di segreteria sull'attività certificata svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
g) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
h) entrate e contributi diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera f) del comma 1
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che l'Osservatorio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle attribuzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza dell'Osservatorio nell'espletamento delle funzioni amministrative;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i ricercatori iscritti nel relativo registro;
d) l'importo di tali diritti è applicato in misura ridotta nel primo biennio di attuazione della presente legge.
5. Coloro che usufruiscono dei contributi del fondo speciale di cui all'articolo 2 sono tenuti a corrispondere al fondo stesso:
a) il 10 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il
b) il 20 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è superiore al 30 per cento, ma inferiore al 60 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;
c) il 30 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è stato superiore al 60 per cento, ma inferiore all'80 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;
d) il 50 per cento di tutti i proventi netti dallo sfruttamento del brevetto per tutto il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è stato superiore all'80 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo.
6. Le modalità di corresponsione delle somme di cui al comma 5 sono stabilite con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del consiglio dell'Osservatorio.
1. Al personale dell'Osservatorio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1. Per gli amministratori e per i dipendenti dell'Osservatorio si osservano le disposizioni
1. In sede di prima attuazione della presente legge, le norme statutarie sono deliberate dalla giunta dell'Osservatorio e sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.